Sicurezza in cantiere: la specificità del cantiere come luogo di lavoro. Linee generali.

Sicurezza in cantiere: la specificità del cantiere come luogo di lavoro. Linee generali.

Dal punto di vista della sicurezza, il cantiere è assimilabile ad un qualsiasi altro luogo di lavoro?

Vediamo innanzi tutto cosa dice la norma, ovvero il D.Lgs 81/2008, il testo unico in materia di sicurezza.

Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si concentrano principalmente nel Titolo IV del testo unico dove si tratta delle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

Nel settore che registra un numero non indifferente di infortuni sul lavoro, vengono coinvolti un cospicuo numero di soggetti incaricati della tutela, della salute e della sicurezza degli operatori nell’ambito di un complesso panorama operativo e legislativo.

Il tema della sicurezza viene ripreso più volte all’interno del Decreto, a partire dall’Allegato XIII che definisce le “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, dove si trovano le linee guida fondamentali per rendere operative le disposizioni di legge.

I contenuti in esso sviluppati lasciano trasparire l’intenzione del Legislatore di fornire spunti pratici ed esecutivi utili a garantire la sicurezza degli operatori edili in un contesto, che come luogo di lavoro, per sua stessa natura, presenta caratteristiche logistiche e di pericolosità del tutto atipiche e peculiari.

Rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro, le problematiche in materia di sicurezza da affrontare nei cantieri, sono costantemente aggravate da fattori che normalmente non si manifestano negli altri luoghi di lavoro. Al di là degli aspetti del rischio più strettamente connessi, con il tipo di lavorazione propria di un cantiere edile, (lavori in quota, attività in ambiente confinato, uso di materiali tossici e nocivi, stretta vicinanza con macchine operatrici, ecc. ecc.), ciò che maggiormente determina l’aggravamento del rischio tipico di un cantiere può riassumersi in due fattori.

In primo luogo, la variabile e solitamente disagevole conformazione degli spazi lavorativi, spesso soggetti a condizioni climatiche penalizzanti a seconda della stagione in cui opera.

In seconda battuta invece abbiamo il rischio da interferenze interne al cantiere ed esterne.

I rischi interferenziali, come spiega il termine stesso, sono quelli che derivano da eventuali interferenze tra lavori facenti capo ad imprese diverse (committente, appaltatori, lavoratori autonomi).

Se non previsti, valutati e affrontati in modo appropriato, questi rischi per la sicurezza, oltre a favorire il verificarsi di incidenti e infortuni, aprono le porte a tutta una serie di problematiche sull’attribuzione delle responsabilità tra soggetti coinvolti.

Un cantiere temporaneo o mobile rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro, è anche caratterizzato da un’estrema permeabilità dello stesso alle cosiddette interferenze “esterne”.

Ci si riferisce in particolare ai limiti strettamente derivanti dalla mobilità del cantiere che troppo facilmente lo espone al contatto, anche non voluto, con rischi da e verso l’esterno.

La possibilità di ingresso in cantiere di persone non autorizzate, né tanto meno preparate ad affrontare i rischi in esso presenti, così come la vicinanza del cantiere ad obiettivi sensibili in materia di sicurezza (scuole, ospedali ecc.) sono solo alcuni degli esempi.

Per questo motivo il Legislatore col Decreto, si pone come obiettivo principale quello di introdurre principi e modalità operative rivolte ad attenuare quanto è più possibile quegli aspetti di precarietà e permeabilità tipici dei cantieri temporanei e mobili.

Troviamo infatti disposizioni relative ai servizi igienico-assistenziali, che devono essere garantiti ai lavoratori all’interno di un cantiere (spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc..) e di seguito, le caratteristiche minime generali che il cantiere deve possedere per assicurare vivibilità e sicurezza (presidi antincendio, di primo soccorso, vie di fuga, illuminazione ed aerazione).

Per concludere, possiamo certamente affermare che il cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente assimilabile ad un normale luogo di lavoro e per tanto, la preparazione e la sensibilizzazione ai temi della sicurezza, possono essere la risposta a minori infortuni.